Decreto IstitutivoVISTO L’ART. 2 DELLA Legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti amministrativi emanati in forma di decreto ministeriale; VISTO il D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali” e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge 12 luglio 1999, n. 237 “Modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali”; VISTA la Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 5, comma 11, abrogativo del comma 4 art. 2 e del comma 5 art. 3 della legge 1° dicembre 1997, n. 420; VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la circolare 10 aprile 2006, n. 84 riguardante “Interventi in materia di Comitati Nazionali per le celebrazioni le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni Nazionali”; VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per il beni e le attività culturali”, a norma della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTA la richiesta del Comune di Foligno;
VISTE le delibere della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali del 17 ottobre 2007 e 6 novembre 2007; VISTI i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari;
VISTO il D.M. 7 marzo 2008 concernente la ripartizione dello stanziamento per l’anno finanziario 2008 di cui al cap. 3631/2; CONSIDERATO che nell’anno 2008 ricorre il bicentenario della morte di Giuseppe Piermarini; DECRETA
- Art. 1 -
In occasione del bicentenario della morte di Giuseppe Piermarini è costituito un Comitato Nazionale con il compito di promuovere, preparare ed attuare le manifestazioni atte a celebrare la ricorrenza. - Art. 2 -
Il Comitato Nazionale è composto da:
- Art. 3 -
Per i membri del Comitato Nazionale non è prevista l’attribuzione dei gettoni di presenza. - Art. 4 -
Il Comitato Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario Tesoriere. - Art. 5 -
Il Comitato Nazionale può cooptare studiosi e può eleggere una o più Commissioni Scientifiche per la predisposizione e l’attuazione dei programmi celebrativi; può altresì avvalersi della collaborazione di rappresentanti di altri Ministeri, Regioni ed enti locali e culturali per l’adozione delle varie iniziative. - Art. 6 -
Il Comitato Nazionale può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati. - Art. 7 -
Il Comitato Nazionale presenta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d’autore – il bilancio consuntivo annuale delle spese e, entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, il bilancio consuntivo finale corredato di relazione sull’attività svolta. - Art. 8 -
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali designerà con successivo provvedimento un revisore dei conti. Il rimborso spese e l’eventuale compenso graveranno sui fondi assegnati al Comitato Nazionale. - Art. 9 -
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Roma, 20 marzo 2008
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